Art. 55 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali la
TARI dovuta dai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed
economico e che ne facciano domanda.
2. Si riconoscono le seguenti agevolazioni:
(si specifica che per nucleo familiare si intende l’insieme di persone facenti parte
dello stesso nucleo familiare anagrafico, come indicato dagli elenchi forniti
dall’Ufficio Anagrafe comunale)
a) Riduzione del 100% della parte variabile per le unità abitative di proprietà o
possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione già ivi anagraficamente
residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o
il domicilio in Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non
locate, non abitate da alcun componente (l’immobile non deve essere abitato
da alcuna persona ma lasciato a disposizione).
b) Riduzioni per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto,
uso o abitazione da residenti, il cui reddito familiare complessivo annuo ai fini
IRPEF dell’anno precedente non sia superiore a:
– € 8.000,00: ESENTE
– € 10.000,00; Riduzione del 50%
– € 12.000,00: riduzione del 30%
c) Riduzione per nuclei familiari composti da genitore/genitori e figli minori o
figli di età non superior a 26 anni purchè studenti ed in corso di studio regolare,
il cui reddito familiare complessivo annuo ai fini IRPEF dell’anno precedente
non sia superiore a:
• € 20.000,00 per il nucleo familiare composto da 3 o 4 componenti
RIDUZIONE DEL 30%
• € 24.000,00 per il nucleo familiare composto da 5 o più componenti
RIDUZIONE DEL 50%
d) Riduzione del 50% per nuclei famigliari residenti con presenza di portatori
di handicap (handicap che comporta una disabilità lavorativa) il cui reddito
complessivo familiare annuo ai fini IRPEF dell’anno precedente non sia
superiore ad € 20.000,00;
e) per i locali le cui utenze (acqua, luce e gas) sono state totalmente slacciate ma che
risultano ancora parzialmente arredati: riduzione del 100% della quota variabile;
f) per i locali che risultano totalmente vuoti e privi di arredi ma le cui utenze (acqua,
luce e gas) risultino ancora attive: riduzione del 100% della quota variabile;
g) per le attività (utenze non domestiche) che per determinati periodi stagionali
comprovino la chiusura totale dell’attività, per massimo 4 mesi consecutivi, viene
applicata l’esenzione TARI totale per il lasso temporale intercorso dalla sospensione
fino alla riapertura dell’attività, a seguito di specifica documentazione presentata
quali corrispettivi fiscali con incassi pari a € 0,00 e specifica richiesta;
3. Le richieste di cui ai commi precedenti hanno durata annuale e devono essere
presentate entro la scadenza della prima rata della tassa rifiuti tramite la
compilazione dei rispettivi moduli da richiedere e consegnare presso l’Ufficio
Tributi.
In caso di situazioni particolari (ad esempio l’occupazione di un’unica abitazione da
diversi nuclei familiari senza rapporti di parentela o affinità) l’applicazione delle riduzioni
sopracitate sarà definita caso per caso dall’Amministrazione Comunale, secondo la
normativa vigente.