1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La TARI è ridotta del 10 %, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare
che procedono direttamente al recupero della frazione organica La riduzione della
TARI è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da
trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta
prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta
della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del
servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale
frazione. Verrà richiesto un censimento delle utenze che usufruiscono di detta
riduzione, con dimostrazione dell’effettivo recupero della frazione organica.
4. La TARI è ridotta del 10% per le unità catastali C2 e C7
5. La TARI è ridotta de 15% per l’unità immobiliare non raggiunta dal servizio
“porta a porta” (distanza di almeno 500 metri dal termine della proprietà)
6. La TARI è ridotta per le seguenti categorie non domestiche, nel seguente modo:
– Cat. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pub: riduzione del 30%
– Cat. 17 Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20%
– Cat. 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: riduzione del 20%
7. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso
in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80%
(ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente
nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente
specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno in cui interviene
la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che
dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.