1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti
urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o
tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così
determinata.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta
annualmente al Comune, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall’ente.